Ecobonus e le detrazioni del 110% per l'efficientamento
L’ecobonus prevede detrazioni per specifici lavori di efficientamento energetico e tutela ambientale pari al 110% per le opere e gli impianti di ristrutturazione immobiliare su case e palazzi. Di fatto, quelle volute dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, sono interventi di riqualificazione energetica o sismica a costo zero per le famiglie, grazie a un credito d’imposta del 110% alle imprese che faranno i lavori.
I lavori andranno realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La norma vale anche per le facciate dei palazzi, che potranno essere rimessi a nuovo praticamente gratis. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
A chi spetta l'Ecobonus?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
- tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
- le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Come richiedere l'Ecobonus?
Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
- asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
- l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Questa certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e ’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Come effettuare il pagamento?
Inoltre, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa).
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Infine, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).
Quali lavori sono ammessi?
Prima di passare all’elenco degli interventi ammessi, comunque, è importante precisare che al momento l’ecobonus al 110% non è stato ancora ufficialmente approvato. Delle detrazioni si parla infatti nella bozza del dl maggio.
In linea di massima, tuttavia, può essere utile partire dalle linee guida per l’ecobonus antecedenti allo scoppio della pandemia. Prima del Coronavirus, nello specifico, la detrazione veniva concessa per le spese sostenute per gli interventi di:
- sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- installazione caldaie a biomassa e a condensazione, purché di classe energetica A;
- interventi di coibentazione;
- riqualificazione totale (volta a ridurre del 50/60% le spese di gas e luce);
- installazione di pompe di calore, caldaie, scaldacqua a pompa di calore, schermature solari, sistemi di building automation, pannelli fotovoltaici e collettori solari per produzione di acqua calda;
- rifacimento facciate;
- lavori condominiali di efficientamento energetico;
- messa in stato di sicurezza delle strutture, con contributi rafforzati per chi vive nelle zone a maggior rischio sismico.
In merito ai lavori ammessi dal “nuovo” ecobonus niente è stato aggiunto dai tecnici che stanno lavorando al prossimo decreto.
Per questo motivo, ad oggi, possiamo dedurre che le novità riguarderanno soprattutto le percentuali di sconto più che gli interventi che ne danno diritto.