I dubbi sull'attuazione e le conseguenze del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14
Credo sia il caso di cominciare “dalla fine”, cioè da quelli che sono i dubbi e gli elementi che non possono non sorgere e che portano ad una serie di considerazioni. Le voglio porre alla vostra attenzione e ritengo siano attentamente da valutare, da verificare ora e soprattutto nel prossimo futuro.
Le perplessità sono al momento molte, ma gli obiettivi restano importanti
In primo luogo, è auspicabile un cambio nella cultura di impresa, richiesto agli imprenditori per la ridefinizione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ora più che mai orientato e mirato alla pianificazione attraverso operazioni di budgeting e di programmazione.
Si tratta di un passaggio importante perché la gestione contabile, come ora spesso se non sempre accade, non sia vincolata o finalizzata ad una mera ragione di natura fiscale e solo relativa alla stesura unicamente del Bilancio di Esercizio, che è un dato esclusivamente storico e non programmatico.
I dubbi sono sulla capacità delle piccole imprese di attrezzarsi anche “mentalmente” per disporre di un processo di pianificazione e di controllo che richiederà costi, senza ritorni di natura economica, ma “solo” destinati alla produzione tempestiva delle informazioni necessarie ed all’’organizzazione stessa del programma di pianificazione.
I dubbi sono sulla interpretazione del ruolo di OCRI; quando viene rilevata l’esistenza della crisi deve individuare con l’imprenditore – debitore le possibili misure per risolvere la condizione di crisi, ma soprattutto fissare un termine entro il quale il debitore dovrà riferire sui metodi di attuazione.
È indispensabile che gli imprenditori - debitori non vadano a considerare il ruolo di OCRI come l’anticamera di una situazione fallimentare.
I dubbi sono su quello che dovrebbe divenire il NUOVO ATTEGGIAMENTO CULTURALE DEGLI STAKEHOLDER: è infatti necessaria, più che auspicabile, una modifica sostanziale del comportamento di banche, fornitori e di tutti i soggetti creditori coinvolti, creditori appunto nello stato di crisi.
Le perplessità derivano dal ruolo e dal comportamento di fronte a tale situazione di questi soggetti e della reazione che banche e fornitori avranno di volta in volta.
Se l’atteggiamento sarà poi quello di cessare di finanziare la struttura, di non erogare più credito all’impresa in crisi, di cercare immediatamente di rientrare, ecco che allora qualsiasi piano di risanamento dell’impresa rimarrà sempre più complicato, velleitario, difficilmente realizzabile, minato da crescenti ed ulteriori problemi.
I dubbi sono sul RUOLO DEI PROFESSIONISTI
Il comportamento dei professionisti, ritenuto per certi aspetti fondamentale, sembrerebbe infatti essere volutamente messo in secondo piano dal C.C.I., a favore di OCRI.
In particolare gli articoli 18 e 19 CCI sottolineano come sia in sede di audizione del debitore presso OCRI, sia in sede di composizione assistita, non sia prevista (quantomeno in modo trasparente e chiaro) la facoltà od opportunità per il debitore di richiedere il supporto tecnico professionale e l’assistenza dei propri professionisti.
Il CCI pertanto indica OCRI come organismo autonomo e sufficiente nella gestione della crisi e l’attività di assistenza da parte di professionisti di fiducia del debitore solo come costosa e non necessariamente proficua.
Anche in questo caso si spendono molte valutazioni contrastanti e si ritiene che ogni situazione debba essere valutata singolarmente per le problematiche che possono essere io sorgere e sulle modalità di soluzione, ma anche sulla capacità tecnico professionale e “dialettica” dell’imprenditore e la sua disponibilità reale ad integrarsi con le funzioni ed il ruolo di OCRI ed a rendersi “da solo” disponibile, quando è invece abituato ad essere costantemente assistito dalle persone ( professionisti) nei quali ripone esclusiva fiducia.
Le imprese sono infatti costantemente assistite da uno o più professionisti.
È inoltre immediato comprendere come sia particolarmente delicato per l’impresa ed il suo organo amministrativo subire da parte degli organi di controllo la segnalazione ad OCRI.
Se manca un piano programmatico, se mancano le informazioni, se mancano anche i professionisti nell’assistenza, si nutrono forti dubbi su come OCRI possa a questo punto sostituirsi all’imprenditore nel piano di risanamento, tenendo conto che verrebbe meno l’eventuale definizione delle politiche potenzialmente costruttive per valutare se e come stabilire il piano di risanamento.
La nuova normativa, da calcoli raccolti in rete, sembra che comporti infatti nuovi costi, stimati tra i 20.000 euro e i 40.000 euro l’anno e “solo” per dotare la struttura di sistemi di autovalutazione per monitorare il proprio rischio d’impresa, per pianificare le varie situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali con investimenti dunque onerosi in condizioni e soluzioni di risk management, spesso totalmente estranee alla metodologia del piccolo imprenditore che per formazione, abitudine e riservatezza cronica tende a ritagliarsi uno spazio solo e soltanto legato al proprio compito tecnico ed a spostare tutte le problematiche, difficoltà, sistemi di analisi al proprio professionista di fiducia.
È altrettanto vero che se le imprese saranno in grado di individuare e di cogliere queste opportunità per migliorare la loro gestione, offerta proprio da queste nuove procedure di allerta, potranno anticipare eventualmente la crisi aziendale, intervenire tempestivamente per risanare difficoltà temporanee o durature, rendere più rapida e meno onerosa l’uscita dal mercato.
Sintesi
Le problematiche legate al sistema di allerta, alla crisi d’impresa, al codice messo a punto appositamente, alle novità all’interno del Codice Civile, sono state redisposte e finalizzate ad approfondire, ammodernare e definire:
- gli assetti organizzativi e gli elementi per la prevenzione della crisi
- la definizione di indicatori e di indici per la rilevazione e l’analisi dello stato di crisi d’impresa
- la tempestiva individuazione, tramite questi sistemi di allerta, di una situazione di difficoltà e di intervenire nella gestione della crisi
- il controllo contabile in termini storici e programmatici delle imprese
- l’organismo di composizione della crisi ed il ruolo dell’OCRI nei confronti con i vari stakeholder
- l’impresa e la cultura della prevenzione dello stato di crisi attraverso una nuova cultura d’impresa e la definizione di strategie contabili e di pianificazione
L’analisi delle prospettive sulle soluzioni e sul successo e sulla applicabilità con esiti positivi si deve quindi concentrare anche sul ruolo indispensabile e fondamentale da parte di banche, fornitori, INPS, Agenzia delle Entrate, cioè dei soggetti creditori o potenzialmente creditori, i quali, anziché stabilire e poi avviare immediate azioni mirate al recupero dei propri crediti, dovranno o dovrebbero comunque sospendere un possibile intervento di questa natura, rinunciare ad avviare immediati piani di rientro o di recupero ed affiancare OCRI nella gestione della crisi.
Rimangono quindi i dubbi su quella che sarà di volta in volta la prevedibile reazione di banche, fornitori e degli altri soggetti, reazione che presumibilmente sarà comunque quella di spostare tempestivamente il credito nelle posizioni classificate a “stage due” e con l’ovvio presumibile altrettanto immediato orientamento a ridimensionare l’esposizione creditizia, anche solo in attesa di conoscere la reale situazione ed il livello di gravità della crisi dell’impresa debitrice, in particolare in assenza di una trasparente, reale analisi contabile dei dati storici e programmatici.
È dunque altrettanto indispensabile che i valori contabili siano veritieri trasparenti ed esprimano l’effettivo stato di salute dell’impresa.
Sara’ davvero possibile evitare o limitare al massimo l’atteggiamento prudenziale “egoistico” da parte dei creditori e fare in modo che rinuncino loro stessi a cercare il prima possibile di anticipare gli altri creditori per incassare.
Sara’ davvero possibile che il primario obiettivo divenga quello di collaborare, insieme con OCRI ed imprenditore - debitore, per accettare le decisioni e gli interventi ed assecondare questi obbligatori orientamenti.
Sara’ davvero possibile?
Redazione a cura dott. Alberto Meneghini – Dottore Commercialista – Consulente ed Analista finanziario di A & M srl