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DL Liquidità e Crisi d’impresa: le regole 2020

21 Settembre 2020

Novità e proroghe introdotte dal DL Liquidità nella gestione della crisi d'impresa

Il Decreto Liquidità (Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) interviene sulla disciplina della crisi di impresa con l’obiettivo di sostenere il sistema imprenditoriale italiano ed aiutarlo a fronteggiare gli impatti dell’emergenza Coronavirus sull’economia e sulle imprese.

Con il Decreto Liquidità, il legislatore ha posticipato al 1° settembre 2021 (da agosto 2020) l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCI) introdotto dal D. Lgs. n. 14/2019.

L’obiettivo primario del art. 5 del DL Liquidità è in primo luogo quello di consentire l’utilizzo di uno strumento normativo conosciuto e collaudato, quale l’attuale legge fallimentare, per affrontare le conseguenze del Coronavirus sulle imprese; in secondo luogo quello di applicare le “misure di allerta”, capaci di far emergere anticipatamente l’insolvenza dell’impresa in una situazione di un quadro economico stabile.

Il rinvio a settembre 2021 per l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa non si applica tuttavia ai seguenti casi punti:

  • all’obbligo di nomina del revisore contabile, anche se rinviato l’obbligo di segnalazione;
  • all’obbligo di predisporre il modello organizzativo;
  • alla norma che ha riparametrato la responsabilità dell’amministratore per l’esercizio dell’impresa priva del requisito della continuità aziendale.

Queste, infatti, sono disposizioni fondamentali pensate proprio per aiutare le imprese ad intercettare tempestivamente i fattori di crisi e ad individuare possibili soluzioni. Disposizioni dunque che ora più che mai possono mostrare i propri effetti positivi.

Il seguente articolo n. 6 del DL Liquidità prevede inoltre:

  • il congelamento fino a dicembre 2020 degli obblighi di ricapitalizzazione / messa in liquidazione per eventuali perdite patrimoniali oltre 1/3 e, in caso di perdite oltre il minimo legale;
  • che la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non costituisce causa di scioglimento della società di capitale.

Resta dunque in essere l’obbligo degli amministratori di:

  • accertare la perdita superiore al terzo;
  • convocare l’assemblea;
  • sottoporre all’assemblea la relazione patrimoniale e le osservazioni dell’organo di controllo;
  • tornare ad applicare dal 2021, gli obblighi sulla ricapitalizzazione e sull’accertamento dell’eventuale causa di scioglimento.

L’articolo 7 del Decreto Liquidità ha poi modificato in modo rilevante il criterio di valutazione del requisito della continuità aziendale nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

L’art. 8 va invece ad incentivare i finanziamenti dei soci alle imprese anche in presenza di una situazione di crisi, disponendo la non applicazione degli obblighi di postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati tra il 9 aprile e 31 dicembre 2020 previsti dagli articoli 2467 e 2497 c.c. (art. 8).

Il DL Liquidità cerca inoltre di intervenire per risolvere alcune problematiche generate dal lockdown sulle procedure concorsuali, per cui:

  • viene prorogato di 6 mesi il termine per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (art. 9, c. 1);
  • per le procedure pendenti viene data facoltà:
    • di chiedere la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ex art. 161 L.F. o di un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. (art. 9, c. 2);
    • di modificare sino all’udienza fissata per l’omologa i termini di adempimento di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione (ancora da approvare) differendoli fino ad un massimo di sei mesi (art. 9, c. 3);
  • la possibilità per il debitore che ha ottenuto la concessione del termine ex art. 161, 6° c., l.f. (c.d. “concordato in bianco” o “prenotativo”), già prorogato ai sensi della medesima norma dal Tribunale, di chiedere la concessione di un’ulteriore proroga di massimi 90 giorni se motivata con causale COVID-19 (art. 9, c. 3);
  • vengono poi resi improcedibili i ricorsi per ottenere la dichiarazione di fallimento di un debitore depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (art. 10);
  • e vengono infine prorogati di 60 gg i termini ordinari di approvazione dei bilanci.

CONTATTI

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fax. +39 0498701314

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