La definizione degli assetti organizzative delle imprese e la codifica dei segnali di allarme passano alle commissioni parlamentari per la Crisi d’Impresa.
L’art. 37 del Decreto PNRR approvato il 13 aprile, modifica l’art 389 del codice unico che sostituirà la legge fallimentare ora in vigore, prevede la proroga dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa al 15 luglio 2022.
L’ulteriore slittamento rispetto alla data prevista del 16 maggio, consentirà alle commissioni parlamentari di esaminare il testo del provvedimento con cui il governo ha approvato lo scorso 17 marzo, uno schema di decreto che introduce la definizione di assetti organizzativi delle imprese e la codifica dei segnali di allarme per prevenire la crisi d’azienda.
Tali punti saranno soggetti a revisione triennale e tra i segnali di allarme salienti ricordiamo:
- squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario
- indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi
- prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi
- indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa
- adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e significativi
In attesa dell’entrate in vigore definitiva e completa del Codice della Crisi d’Impresa (attualmente sono posticipati al 31 dicembre 2023 i nuovi sistemi di allerta), sono stati anticipati gli strumenti per la composizione negoziata.
Ad oggi gli strumenti in vigore non stanno dando i risultati attesi. In particolare, sembrano non essere particolarmente graditi dagli imprenditori in difficoltà gli aspetti economici (come la remunerazione dell’esperto mediatore) anche a fronte degli indubbi vantaggi che la composizione negoziata apporta alla situazione debitoria.
Per maggiori informazioni su come le informazioni commerciali investigate possono essere uno strumento fondamentale per ridurre il rischio di credito e supportare una crescita sana dell’impresa, i nostri consulenti sono a completa disposizione.