Le nuove regole di default aumentano l'importanza di conoscere l'affidabilità dei propri clienti
Dal 1° Gennaio 2021 le nuove regole europee di default, che normano la classificazione delle controparti inadempienti, saranno applicate da molte banche.
La nuova disciplina europea in merito di default, stabilisce criteri e modalità più restrittive di classificazione rispetto a quelli finora adottati. L’obiettivo è quello di armonizzare la regolamentazione in materia di default tra i diversi paesi dell’Unione Europea come riportato nella figura più sotto.
Visti i nuovi criteri di classificazione di default e il maggiore rischio legato all’esposizione finanziaria con gli istituti bancari, aumenta di conseguenza l’importanza di una corretta gestione dei crediti commerciali.
II credito commerciale è una forma di finanziamento ed allora più che mai è fondamentale conoscere bene ed in modo approfondito le abitudini di pagamento dei propri clienti.
Con i nuovi criteri di definizione di default è ragionevole ritenere che i clienti preferiranno "indebitarsi" con i fornitori anziché con le banche e certamente preferiranno o "dovranno" pagare prima una banca che il fornitore.
Pertanto, è più che mai necessario conoscere in modo approfondito i propri clienti o partner commerciali e diventerà sempre più importante per gestire il proprio business in modo ottimale.
Le informazioni commerciali investigate, sono e diventano allora il mezzo migliore per conoscere la reale solvibilità ed affidabilità commerciale, patrimoniale e finanziaria di un cliente o partner, sia esso una persona fisica oppure una persona giuridica.
Attenzione però: le informazioni investigate possono essere rilasciate esclusivamente da società con i requisiti previsti dal T.U.L.P.S, cioè società in possesso di regolare Licenza di Pubblica Sicurezza.
Se vuoi sapere cosa sia realmente una informazione investigata non esitare a chiederci un esempio.
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La Normativa di riferimento è la seguente:
EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017