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OCRI, Organismo di composizione della crisi d’impresa

21 Febbraio 2020

L’OCRI o Organismo di composizione della crisi d’impresa è un soggetto nato in seno al DLgs. 12.1.19 n.14 che ha introdotto il Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza con l’obiettivo di riformare la disciplina delle procedure concorsuali.

L’entrata in vigore del decreto è prevista con una decorrenza di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 ed è prevista per il 15 agosto 2020.

L’OCRI nasce con l’obiettivo di gestire il processo di crisi d’impresa attraverso una nuova normativa che sostituisca l’attuale Legge Fallimentare, seguire gli imprenditori nell’adozione di misure adeguate alla gestione della crisi e salvaguardare la continuità dell’impresa attraverso un processo di ristrutturazione già dai primi segnali.

Che cos’è l’OCRI?

L’organismo di composizione della crisi d’impresa o OCRI è un organo costituito all’interno delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

L’OCRI ha il compito di:

  • Raccogliere le segnalazioni da parte degli organi di controllo societario o da creditori pubblici qualificati (Ag. Delle Entrate, INPS e Agente per la riscossione)
  • Gestire la prima fase di allerta
  • Accompagnare l’imprenditore (per le imprese non “sotto soglia” cfr. Art. 16) nella gestione del procedimento di composizione assistita della crisi

Com’è composto l’OCRI?

L’OCRI è composto da:

  • Referente nominato dal legislatore (segretario della Camera di commercio o suo segretario)
  • Ufficio del referente (composto anche, in forma associata, da diverse camere di commercio)
  • Collegio di esperti, nominato di volta in volta per ogni singola trattazione

L’avvenuta segnalazione al referente dell’OCRI da parte del debitore o degli organi di controllo obbliga quello alla nomina del collegio di 3 esperti (iscritti all’Albo degli esperti nominati dall’autorità giudiziaria) di cui uno designato dal Presidente della sezione specializzata in impresa del Tribunale individuato secondo l’art. 4 del D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168; uno deve essere designato dalla camera di Commercio, Artigianato o Industria presso cui opera l’OCRI (non può essere il referente stesso); il terzo deve essere nominato dal referente e appartenere ad una associazione rappresentativa del settore del debitore in causa. Con la nomina di questo terzo individuo l’OCRI si pone come “amico” del debitore.

Le nomine da parte del Presidente della sezione del Tribunale e della Camera di Commercio devono pervenire entro 3 giorni dalla segnalazione.

Le qualità delle designazioni devono garantire inoltre trasparenza e rotazione, professionalità e specificità dell’incarico.

In merito alla riservatezza della procedura la designazione non deve contenere riferimenti al debitore e i professionisti nominati devono attestare la propria indipendenza dal primo e in particolare non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.

La Competenza Territoriale

Al fine di salvaguardare la tempestività dell’intervento dell’OCRI il legislatore ha stabilito che la competenza territoriale di quello è legata alla Sede Legale dell’impresa segnalata (rendendo più immediato l’accesso dell’imprenditori agli strumenti messi a disposizione); risulta quindi irrilevante la localizzazione degli interessi principali del debitore.

Gli importi dovuti all’OCRI

Se non definito preventivamente dall’imprenditore è il Presidente della sezione Impresa del Tribunale competente a liquidare le spettanze.

È stabilito che i compensi vadano a copertura dei costi amministrativi e dei compensi dei professionisti. Nel caso non vi sia accordo con il debitore sarà sempre il Presidente della sezione Impresa del Tribunale competente a definire gli importi.

I costi fissi che gravano sulle Camere di Commercio per il sostentamento dell’OCRI sono coperti attraverso il pagamento di diritti di segreteria che vengono determinati sulla base di quanto disposto dall’art. 18 della L. 29 dicembre 1993 n. 580.

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