L'agenzia delle Entrate supporterà l'OCRI nella prevenzione delle crisi d'impresa
Ci occupiamo spesso del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (Dlgs n. 14/2019) che entrerà in vigore da settembre 2021.
Dopo aver descritto l’opportunità del nuovo approccio introdotto da Codice della Crisi d’impresa e le “Novità e proroghe introdotte dal DL Liquidità nella gestione della crisi d'impresa”, ci occupiamo ora di alcune nuove integrazioni e correzioni introdotte al Dlgs n. 14/2019.
Le ulteriori specifiche e correzioni apportate al nuovo Codice della Crisi d’Impresa hanno accolto alcune delle numerose osservazioni suggerite dalla comunità dei professionisti e sono sintetizzate in 42 articoli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 276/2020.
Le principali novità introdotte con questi nuovi correttivi al Codice della Crisi d’Impresa prevedono sinteticamente che:
- L’espressione “fallimento” sia sostituita da “liquidazione giudiziale”;
- Sia istituito un sistema di allerta per garantire l’emersione dei segnali di crisi in ottica del risanamento e tutela dei creditori;
- Si assicuri priorità alle proposte volte al superamento della crisi e alla continuità aziendale;
- Tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, si privilegino le procedure alternative all’esecuzione giudiziale;
- I vari riti speciali vengano semplificati e standardizzati;
- Si riducano durata e costi delle procedure concorsuali;
- Venga istituito un albo di soggetti incaricati dal tribunale a svolgere funzioni di gestione o controllo nelle procedure concorsuali.
La novità principale ci sembra tuttavia il coinvolgimento nella procedura di segnalazione all’OCRI dell’Agenzia delle Entrate.
Nello specifico l’art. 15, comma 2, prescrive la segnalazione all’OCRI dello scostamento tra debito IVA e volume d’affari delle imprese risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente secondo questo schema:
- 100.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 1.000.000 di euro;
- 500.000 di euro se il volume d’affari non è superiore a 10.000.000 di euro;
- 1.000.000 di euro se il volume d’affari è superiore a 10.000.000 di euro.
Con tale provvedimento si rafforza il nuovo Codice della Crisi d’Impresa in quello che è il suo obiettivo primario: intercettare i segnali di difficoltà delle imprese prima che si inneschino situazioni di crisi irreversibili, l’inevitabile fallimento e le conseguenti difficoltà economiche per dipendenti e creditori.
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